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Diritto sportivo: atleti dilettanti per lo sport ma professionisti per la legge

Diritto sportivo: atleti dilettanti per lo sport ma professionisti per la legge.
Pubblichiamo un documento redatto dal manager sportivo Andrea Vidotti con la collaborazione di SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati, in tema di diritto sportivo. Il riferimento riguarda i Decreti Legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 (GU 68 del 18 marzo 2021 e 69 del 19 marzo 2021)

In attuazione della Legge Delega n. 86/2019, il Consiglio dei Ministri – dopo un lungo iter di discussione – ha pubblicato alcuni Decreti con i quali ha fornito una disciplina organica del settore sportivo, prima rimessa a diversi provvedimenti di legge, introducendo impattanti novità.

IL LAVORO SPORTIVO: con la riforma dello sport viene abrogata dopo 40 anni la Legge n. 91 del 1981 che ha disciplinato sino ad oggi il lavoro sportivo. Introdotte rilevanti novità, prima fra tutte il superamento del dato formale professionista/dilettante ed un’estensizione ampia del professionismo a settori prima rientranti nel mero dilettantismo.
LAVORO SPORTIVO FEMMINILE: anche il settore femminile può rientrare da oggi nel professionismo.
ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO: all’orizzonte nel breve termine l’abolizione del c.d. vincolo sportivo, legame associativo che ha legato sino ad ora società sportive e giovani atleti sino ad una determinata età.

IL LAVORO SPORTIVO

È forse l’art. 25 del D. Lgs. n. 36 ad introdurre – insieme all’abolizione del c.d. vincolo sportivo – la novità più incisiva della nuova disciplina.

Ai sensi di tale disposizione «È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29».

Rinviando al paragrafo successivo per il parimenti direttamente riferimento a “senza alcuna distinzione di genere”, si delinea uno scenario completamente opposto rispetto a quello che per 40 anni ha costituito la base del lavoro sportivo.

Sino ad oggi, con la L. 91/81, era lavoratore sportivo chi prestava attività agonistica remunerata praticando uno sport e partecipando a competizioni che la Federazione di competenza considerava professionistiche.

Così allora erano solo 4 sino ad oggi le Federazioni che avevano individuato il settore professionistico al proprio interno, calcio, basket, golf e ciclismo. Ed inoltre, solo per certi campionati e solo per il settore maschile.

Facendo un esempio, un calciatore di Serie B era (ed è) un lavoratore sportivo professionista, sostanzialmente equiparato ad un lavoratore subordinato, mentre un calciatore di Serie D – così come un pallavolista – no.

Tutti gli atleti che non partecipavano alle competizioni professionistiche – invero la maggioranza del movimento sportivo italiano – erano da considerarsi dilettanti, sia nel caso in cui praticassero lo sport per mero ludibrio, sia nel caso in cui tale attività venisse esercitata come prevalente rispetto ad altre (e spesso come unica attività) e verso un corrispettivo importante.

Con la Riforma, dunque, anche un atleta partecipante a competizioni dilettantistiche potrà – ove ne ricorrano i presupposti giuslavoristici – esser considerato professionista (e dunque sottoscrivere a seconda dei casi un contratto di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale).

Tale scelta legislativa, invocata da anni dal movimento degli atleti, ha un triplice effetto.

Il primo, estendere le tutele della subordinazione (o della para subordinazione), comprese quelle previdenziali e di certezza del rap- porto, ad una platea molto più estesa di sportivi.

Il secondo, di contro, pone un tema di sostenibilità del sistema. Il costo di un mero rapporto dilettantistico per una ASD è limitato, mentre arriva a raddoppiare in caso di subordinazione.

Il terzo, infine, di natura giudiziale. Venendo meno il riconosci- mento preventivo da parte delle Federazioni, saranno le aule dei Tribunali ed i Giudici del Lavoro, verosimilmente invocati da sportivi sino ad oggi individuati come “professionisti di fatto”, a stabilire se un dato rapporto, a prescindere da chi sia parte datoriale (un club professionistico o una società dilettantistica), sia professionistico o meno.

Il tutto, valutando gli elementi di fatto del rapporto, compresa la natura e l’entità della remunerazione, del caso rifacendosi ai presupposti generali di legge (come ad esempio il TUIR che fissa in 10.000 Euro il limite massimo per i “redditi diversi”).

Infine, va altresì rilevato che la disposizione richiamata in apertura del presente paragrafo estende la platea dei professionisti non solo rinviando a criteri sostanziali e non formali di individuazione, ma esplicitando che nel novero dei professionisti rientrano anche fi- gure prima escluse dalla L. 91/81, come i direttori di gara.

Un’ultima, e non banale, precisazione. Le specifiche disposizioni dettata con la recente Riforma che riguardano il (solo) lavoro spor- tivo – compresa l’abolizione della precedente (e tuttora in vigore) Legge – entreranno in vigore l’1 luglio 2022.


LAVORO SPORTIVO FEMMINILE

Come evidenziato nel paragrafo precedente sullo sport professionistico in generale, con la Riforma la platea degli sportivi profes- sionisti viene considerevolmente estesa.

In tal senso può dirsi epocale, o almeno al passo con i tempi, la specificazione “senza alcuna distinzione di genere”.

Ad oggi, infatti, nessuna Federazione Sportiva riconosce l’attività del proprio settore femminile come professionistica, applicando sempre il regime dilettantistico.

Dall’1 luglio 2022 anche le sportive, se remunerate e svolgenti attività continuativa, saranno da considerarsi alla stregua dei colleghi maschi, lavoratrici a tutti gli effetti, con le correlate tutele previdenziali ed in tema, non si dimentichi, di maternità.

A corredo di tale importante novità ve ne sono alcune altre, nella Riforma, a supporto di quanto sopra, tra cui in particolare l’introduzione di risorse economiche e sgravi fiscali per garantire il passaggio dello sport femminile da dilettantistico a professionistico.


ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Altro elemento di rivoluzione copernicana previsto dalla Riforma dello Sport risiede nell’abolizione del noto vincolo sportivo.

Un’abolizione differita, entrando in vigore solo dall’1 luglio 2022, e graduale, potendo le Federazioni (primo comma dell’art. 31 del D. Lgs. 36) dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo.

Ma pur sempre una svolta epocale. Da anni, infatti, scontrandosi con le resistenze dei club formatori, vi è una spinta in tal senso.

Sino ad oggi, infatti, le società che curavano la formazione e la crescita dei propri giovani tesserati trovavano uno strumento di valorizzazione dei propri investimenti nella possibilità di avvalersi delle prestazioni dell’atleta per (almeno) un dato numero di stagioni sportive.

Tale possibilità, come detto, e le correlate limitazioni non troveranno più ragion d’esser nell’immediato futuro.

Come contraltare, la Riforma codifica un sistema di premi di formazione tecnica in favore delle società che abbiano curato il percorso di formazione di un atleta che abbia poi firmato un contratto di lavoro sportivo.

Occorrerà, a questo punto, leggere le regolamentazioni che le singole Federazioni adotteranno nei prossimi mesi per comprendere l’entità, ma soprattutto l’effettività in termini temporali, della novella.


REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Con le norme della Riforma è stato introdotto il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che andrà a sostituire quello ad oggi tenuto dal CONI.

Il nuovo Registro sarà tenuto e gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, è stato introdotto un regime agevolato per le società ed associazioni dilettantistiche per acquisire la personalità giuridica.

In particolare, diversamente dalle norme generali che disciplinano la materia, non verrà richiesto alcun espresso patrimonio minimo.

Introdotte importanti novità, poi, rispetto alla tipologia di persona giuridica/associazione adottata (potendosi anche optare per i di- versi tipi di società di capitali), rispetto alla definizione di scopo di lucro e rispetto alla possibilità, a certe condizioni, di distribuire dividendi a soci o associati e di prevedere ipotesi di recesso oneroso, consentendo dunque un minimo di remuneratività a chi intendesse investire risorse nello sport dilettantistico.


NOVITÀ SOCIETARIE PER LO SPORT

Detto delle novità introdotte per la registrazione di società ed associazioni dilettantistiche, giova ricordare il (già criticato) settimo comma dell’art. 7 del D. Lgs. n. 36, ai sensi del quale «Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche e’ prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l’emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell’articolo 6, comma 8- bis, della citata legge n. 401 del 1989. L’organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Le società professionistiche, dunque, dovranno costituire al proprio interno un organo rappresentativo dei tifosi, il cui Presidente – interalia – avrà diritto di partecipare alle assemblee dei soci


APPRENDISTATO SPORTIVO
Correlata all’abolizione del vin-volo sportivo e con il fine di mitigarne gli effetti (almeno negli intenti del Legislatore), tale ultimo ha introdotto la possibilità, per società sportive professionistiche e dilettantistiche, di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Questi particolari contratti potrebbero esser stipulati con giovani atleti.

Al netto delle differenze sostanziali ma anche normative (l’apprendistato sportivo, diversamente da quello ordinario, a fine contratto si risolve automaticamente) – con il noto e consolidato istituto dell’apprendistato di diritto comune, è chiaro che questa, fra le novità introdotte, è forse la più “visionaria”, in quanto necessità di chiarimenti, scelte d’azienda e principi applicativi totalmente estranei, sino ad oggi, allo sport italiano.


AGENTI SPORTIVI

Anche per tale materia vi è profonda continuità con quella pregressa, peraltro di recentissima introduzione. Le novità sono diretta conseguenza, a ben vedere, dalla ben più incisiva riforma del lavoro sportivo.

Ecco allora che un agente sportivo potrà intervenire, in forza di mandato, anche con riferimento a contratti o operazioni che riguardino atleti sino ad oggi dilettanti. E ovviamente atlete del settore femminile, allenatori e perché no, arbitri. Prevista poi la possibilità di intervenire verso un corrispettivo (da parte del solo club) in affari che riguardino minori di età.

Novità, poi, in tema di trattamento fiscale dei redditi percepiti in forza della propria attività dai procuratori, in relazione ai quali tutto lascia intendere si vada verso la qualificazione di redditi di impresa. Diritto sportivo: atleti dilettanti Diritto sportivo: atleti dilettanti Diritto sportivo: atleti dilettanti Diritto sportivo: atleti dilettanti

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).