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Elezioni Fisi: il tribunale federale respinge anche l’appello: Flavio Roda candidabile!

Elezioni Fisi: il tribunale federale respinge anche l’appello: Flavio Roda candidabile!
Flavio Roda insacca il secondo goal. Respinto anche il ricorso in appello proposto da Alessandro Falez, Angelo Dalpez e Stefano Maldifassi contro la candidatura dell’attuale presidente. Ora la palla passa al collegio di garanzia del Coni presso il quale faranno ricorso quasi certamente tutti e tre pretendenti alla poltrona federale.

Qui la trascrizione della sentenza

Come nella prima istanza, Falez, Dalpez e Maldifassi hanno invocato la Legge 11 gennaio 2018, n. 8 a modifica del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo del mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali. Secondo la loro tesi Roda avrebbe violato la disposizione contenuta nell’art. 2 della norma, in forza della quale il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Tale considerazione veniva fatta sulla base della possibile rielezione del Sig. Flavio Roda, che porterebbe lo stesso ad essere investito di un quarto mandato, essendo stato eletto nel quadriennio olimpico 2010/2014 e per i due quadrienni olimpici successivi.

I ricorrenti hanno altresì argomentato circa la nullità, disapplicazione/annullamento delle norme contenute nello Statuto Federale (art. 48.4) e nel R.O.F. (art. 46.6), in punto disciplina relativa alla nomina del Presidente Federale, assumendo la contrarietà delle norme regolamentari con quanto dettato dalla sopracitata normativa statale del CONI, nella parte in cui si precisa come impedimento alla candidatura il limite di aver rivestito tre interi mandati
quadriennali.

La rilettura sistematica delle norme regolamentari in rapporto alla sovraordinata fonte statale ha portato gli stessi ricorrenti a domandare, in via subordinata, la nullità, o comunque l’annullamento/disapplicazione delle modifiche del R.O.F. introdotte con delibera del 4 maggio 2022 da un Consiglio federale in prorogatio, adducendo altresì il fatto che tale tipo di modifica doveva essere considerata come attività di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che, difettando il presupposto dell’urgenza, la modifica avrebbe dovuto considerarsi viziata per carenza di potere.

In data 19 settembre 2022 è pervenuta memoria del Sig. Flavio Roda, nella quale è stata eccepita in rito l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità del ricorso presentato per carenza di giurisdizione o incompetenza del Tribunale Federale, chiamato a giudicare una controversia che implica la delibazione di un presunto contrasto tra norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo.

Inoltre, nella memoria è stata evidenziata l’assenza di ragion d’essere della medesima impugnazione della candidatura, data la correttezza dell’attività di formazione e pubblicazione della lista dei candidati da parte della Federazione, svolta in ossequio alle norme contenute nello Statuto Federale e nel R.O.F., che disciplinano tale procedimento,

Sempre in data 19 settembre 2022 è pervenuta anche la costituzione della F.I.S.I., allegando la correttezza del proprio operato in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, come dichiarati dal candidato Sig. Flavio Roda, secondo quanto disciplinato dallo Statuto federale e dal R.O.F.

Il Tribunale Federale, in composizione collegiale, previa riunione dei ricorsi in unico procedimento, ha rigettato le relative domande, ritenendosi comunque incompetente in ordine alla domanda di nullità/annullamento/disapplicazione delle modifiche al R.O.F. (introdotte dalla delibera del Consiglio federale del 4 maggio 2022), in quanto le stesse erano state approvate con delibera della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. I) dello Statuto del CONI.

Il Tribunale ha ritenuto rientrare nei compiti di tale organismo del CONI il vaglio di merito sulle modifiche regolamentari operate dal Consiglio federale,
difettando, conseguentemente, gli Organi Federali di Giustizia di simile sindacato sulla validità/applicazione della fonte regolamentare.

Assunta, dunque, per effetto della previa verifica della Giunta Nazionale CONI, la legittimità delle modifiche introdotte nell’art. 46.6 del R.O.F., Il Tribunale ha ritenuto, anche argomentando in ragione della rapidità e sommarietà del rito previsto dal Regolamento, dover vagliare la sussistenza dei profili di candidabilità ed eleggibilità del Sig. Flavio Roda, contestati dai ricorrenti, proprio alla stregua della normativa regolamentare.

Da qui, ovvero movendo anche dal tenore testuale dell’art. 46.6 del R.O.F., il Tribunale Federale ha ritenuto che il Sig. Flavio Roda non abbia ancora svolto interamente tre mandati quadriennali, non trovandosi dunque nella condizione di veder esclusa la propria candidatura per le elezioni del prossimo quadriennio olimpico indette per il 15 ottobre 2022.

In conclusione, ritenuto che la candidatura del Sig. Flavio Roda sia avvenuta nel rispetto della normativa federale, non sussistendo alcun tipo di conflitto tra le sovraordinate normative statali e settoriali rispetto allo Statuto Federale ed al R.O.F., con decisione pronunciata in data 22 settembre 2022, comunicata in pari data, il Tribunale Federale ha concluso per il rigetto totale dei ricorsi presentati, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.

In data 24 settembre 2022 hanno interposto reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello l’ing. Alessandro Falez ed il dott. Angelo Dalpez, ritenendo la pronuncia di prime cure contraddittoria e giuridicamente inconsistente, soprattutto laddove la stessa ha ritenuto di affrancarsi dal principio affermato a chiare lettere dal Collegio di Garanzia in sede consultiva, riguardo la rilevanza, ai fini del computo del limite dei tre mandati, anche di quello avente una durata inferiore ai quattro anni.

In data 26 settembre 2022 ha parimenti proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale il Sig. Stefano Maldifassi. Tale reclamo segue la medesima tesi proposta dall’ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez nella parte in cui individua una violazione, nonché falsa applicazione del principio di gerarchia delle fonti e delle funzioni nomofilattiche del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di interpretazione degli artt. 48.4 dello Statuto FISI e 46.4 del R.O.F. da parte dello stesso Tribunale. In particolare, entrambe le difese insistono nel ravvisare un vizio logico addotto nelle motivazioni di rigetto delle iniziative presentate.

In data 27 settembre 2022, sono state depositate controdeduzioni da parte della F.I.S.I. in relazione all’impugnazione proposta dall’ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez, nelle quali la Federazione precisa di non intendere assumere alcuna posizione, né svolgere alcuna considerazione sui motivi enunciati da parte reclamante, rimettendo ogni valutazione nel merito a codesto Collegio.

Con memoria depositata in pari data avverso il medesimo reclamo, si è rispettivamente costituito in appello il Sig. Flavio Roda, contestando le domande dei reclamanti e insistendo per l’accoglimento delle eccezioni in rito già .sollevate in primo grado ed assorbite nella pronuncia del Tribunale.

Sono, poi, seguite in data 28 settembre 2022 controdeduzioni da parte della F.I.S.l. in ordine al reclamo presentato dal Sig. Stefano Maldifassi, controdeduzioni nelle quali la Federazione rileva la correttezza della decisione emessa dal Tribunale Federale con riguardo al rigetto in rito e nel merito del ricorso avanzato.

In medesima data, sono pervenute controdeduzioni anche da parte del Sig. Flavio Roda, tramite le quali viene posta all’attenzione di codesta Corte gli elementi di “specialità” ravvisabili nella celerità del procedimento previsto dal Regolamento per le impugnazioni emanato dal CONI, il quale regola l’ammissione o esclusione delle candidature sulla base della sola immediata applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni di riferimento,

Il Collegio, riunito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2022, nei termini previsti, è pervenuto alla seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, disporsi la riunione dei reclami di cui in epigrafe, essendo evidente la connessione oggettiva e soggettiva di entrambi i gravami.
In via preliminare e vedremo assorbente, occorre delimitare il perimetro del presente giudizio.

I ricorsi e i successivi reclami sono stati proposti ai sensi dell’art. 2 Regolamento Giunta Nazionale CONI. In particolare, l’art. 2 lettera d) del Regolamento consente l’impugnazione da parte di un candidato ammesso (nella specie l’ing. Alessandro Falez, il dott. Angelo Dalpez ed Il Sig. Stefano Maldifassi), della candidatura altrui (il Sig. Flavio Roda).

La norma prevede, quindi, che possa essere contestata l’ammissibilità di una candidatura. Si tratta di una anticipazione della tutela giudiziale, ancorché sportiva, agli atti che hanno natura endoprocedimentale o comunque prodromici e preparatori della proclamazione degli eletti,

Il Tribunale Federale ha respinto le impugnative. Ora questa Corte deve verificare se la decisione del Tribunale sia corretta, ovvero se la contestata candidatura del Sig. Flavio Roda sia ammissibile e costui sia, conseguentemente, ricandidabile alla carica di Presidente Federale.

La risposta di questa Corte è positiva e pienamente conforme alla decisione del Tribunale Federale,

Valga osservare quanto segue.
L’art. 2 della Legge 8/2018 prescrive un limite dei mandati degli organi direttivi del CONI e delle Federazioni. Tali organi, tra cui il Presidente, non possono svolgere più di tre mandati.
La norma in argomento specifica che il mandato è quadriennale, anzi, più precisamente che gli organi “restano in carica quattro anni”, ovvero per il cosiddetto “quadriennio olimpico”. Ma la medesima norma non detta ulteriori indicazioni, né specifica se il mandato possa ritenersi esaurito o completo in difetto della sua intera durata, senza dubbio quadriennale.

Silenzio reso ancor più evidente dall’abrogazione proprio ad opera della Legge 8/2018, della precedente Legge 15/2014 che prevedeva, invece, una durata del mandato inferiore a due anni e un giorno per potersi candidare a svolgere un successivo terzo mandato, individuando, quindi, una durata minima del mandato.

A tale proposito, proprio per colmare lacune interpretative e proprio per evitare irriducibili differenze di visioni sulla ripetibilità del mandato, sono intervenuti lo Statuto e il R.O.F., come assai puntualmente richiamati dalla sentenza gravata.

Ed infatti, l’art. 46 del R.O.F., recante “elezione dei candidati alle cariche federali”, al comma quattro, coerentemente con la Legge 8/2018, pone il limite di rieleggibilità, del Presidente per quel che qui interessa, fino a tre mandati, specificando, però, che deve trattarsi di “tre interi mandati quadriennali”.

La norma federale è adeguatamente chiara e non consente equivoci, proprio per la forza descrittiva dell’aggettivo “inter'”, che qualifica il mandato.

A sua volta, l’art. 48 dello Statuto Federale, ulteriormente individua il limite dei tre mandati, specificando, senza dar luogo a fraintendimenti, che trattasi di mandati “quadriennali”. In altre parole, se il mandato non dura quattro anni, non può essere considerato “mandato” ai fini della cumulabilità.
Quindi, la Federazione, proprio per evitare una polverizzazione delle norme che disciplinano del divieto di ricandidatura solo se interamente svolto per quattro anni, né tra esse e le norme di settore di rango statale o del CONI, che non si (pre)occupano di precisare la misura del mandato, affinché possa assumere rilievo per lo stesso fine, bensì solo di indicare il numero massimo (tre) dei mandati complessivamente raggiungibile dai candidati.

Attesa ‘infondatezza dei reclami, non si rende utile, né necessario, l’esame delle eccezioni sollevate dalla difesa del Sig. Flavio Roda circa ‘inammissibilità e l’improponibilità della domanda.

In conclusione, la candidatura del Sig. Flavio Roda a Presidente Federale per l’Assemblea elettiva del 15 ottobre 2022 va considerata ammissibile, perché conforme e aderente allo Statuto e al R.O.F., avendo egli svolto solo due mandati consecutivi, non potendosi considerare tale quello svolto nel limitato biennio 2012-2014.

La Corte Federale d’Appello respinge i reclami riuniti proposti congiuntamente dall’ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez e singolarmente dal Sig. Stefano Maldifassi, conferma, per l’effetto, la decisione del Tribunale Federale n. 8/2022, del 22 settembre 2022.

Quanto alle spese di lite, ne dispone la compensazione in ragione delle peculiarità delle questioni trattate. Ordina incamerarsi la tassa sui reclami.
Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione, dispone che la stessa sia pubblicata al sensi dell’art. 14 R.G.S, FISI.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti ed agli Organi Federali.

In copertina, foto di repertorio, Flavio Roda riceve i complimenti da Giacomo Bisconti in assemblea dopo l’esito delle elezioni federali del 2018 . Elezioni Fisi: il tribunale Elezioni Fisi: il tribunale Elezioni Fisi: il tribunale Elezioni Fisi: il tribunale Elezioni Fisi: il tribunale Elezioni Fisi: il tribunale Elezioni Fisi: il tribunale

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Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

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