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Incidenti sulla neve, come il tribunale giunge a una pronuncia di condanna

Incidenti sulla neve, come il tribunale giunge a una pronuncia di condanna
Qualora al verificarsi di un incidente sciistico segua un procedimento penale, il Tribunale è tenuto a compiere una ricostruzione in fatto della dinamica dell’incidente per individuare le cosiddette circostanze rilevanti e concrete dell’evento.

Solo così potranno poi essere applicati al caso di specie i principi di diritto che stanno alla base dell’accertamento e dell’attribuzione di eventuali responsabilità. Le motivazioni che sorreggono una pronuncia di condanna o di assoluzione seguono una traccia ben precisa che i Giudici sviluppano a seconda della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.

Vi sono procedimenti penali che vedono imputate più persone che hanno anche posizioni giuridiche diverse in relazione ai ruoli di responsabilità ricoperti. Ne consegue che la motivazione della decisione può essere, a seconda dei casi, più o meno lunga e articolata.

L’approccio del Giudice al fatto accaduto

Prendiamo ad esempio una recente sentenza di un Tribunale che possiamo definire «di montagna», il quale si è pronunciato a seguito di un incidente mortale avvenuto in un comprensorio sciistico dell’arco alpino. Senza entrare nel merito dei fatti di causa né della decisione che è seguita all’esito dell’istruttoria acquisita agli atti, può essere utile ricostruire in forma sintetica i passaggi essenziali della motivazione, proprio per far comprendere agli operatori del settore, ai gestori dei comprensori sciistici, ai professionisti, quale sia l’approccio che un Giudice ha e i ragionamenti in diritto che seguono per giungere alla decisione di assolvere o condannare.

Nel caso specifico, proprio per la complessità del procedimento e per il numero di imputati, il Tribunale ha premesso di giustificare le motivazioni che hanno portato alla pronuncia, senza riassumere le complesse risultanze istruttorie che hanno visto susseguirsi l’audizione di molti testimoni e di consulenti tecnici nominati dalle parti, limitandosi così, come previsto per legge, a richiamare di volta in volta i soli atti ritenuti utili. Riportato il capo di imputazione – quindi, le circostanze e le norme di diritto contestate – e sintetizzato lo svolgimento del processo, il Giudice ha riassunto l’evento da cui ha tratto origine il procedimento penale.

Nel caso specifico, il Tribunale ha dato ampio spazio alla ricostruzione del fatto e, quindi, dell’incidente, precisando puntualmente la dinamica del sinistro e soffermandosi in dettaglio sulla condotta dello sfortunato sciatore, sulla sua velocità, sulla pendenza e le caratteristiche della pista e sull’inconsistenza delle possibili teorie ricostruttive alternative dell’incidente prospettate dalle difese.

Sempre in fatto il Giudice ha dedicato un apposito paragrafo all’individuazione del punto di caduta dello sfortunato sciatore, evidenziando che l’operazione non è stata agevole in quanto i testi escussi avevano riferito che non erano stati trovati segni visibili sul bordo della pista e, neppure nella scarpata sottostante, si erano rinvenute tracce della caduta così come elementi che consentivano di ricostruire la traiettoria di scivolamento.

Ma proprio dall’assenza di queste evidenze, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice ha tratto la convinzione che lo sciatore avesse compiuto un vero e proprio salto nel vuoto, in corrispondenza del punto più ripido e quasi verticale della scarpata a bordo della pista, precipitando sino al luogo in cui era stato poi rinvenuto.

Il principio di diritto per l’attribuzione di responsabilità

Le ipotesi prospettate dalle difese che sostenevano un’uscita dello sciatore e una caduta, non tanto perpendicolare rispetto all’andamento della pista e in corrispondenza della scarpata quanto in diagonale, valorizzando l’incidenza della velocità di avanzamento per determinare la traiettoria di caduta, sono state smentite proprio dall’assenza, sul terreno, di segni visibili di ruzzolamento.

Il Giudice si è poi soffermato sulla causa della morte che è stata individuata tramite gli accertamenti medico legali compiuti. Nel caso specifico era stata appurata un’importante lesione ossea al cranio, con gravissimi danni emorragici a fronte dell’assenza di altre patologie o traumatismi agli altri organi così come dell’assenza di evidenze riferibili all’assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Ricostruito il quadro fattuale, il Giudice ha espresso in motivazione il principio di diritto sul quale ha fondato l’attribuzione della responsabilità. Ai sensi dell’art. 40 del codice penale non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. È, quindi, stata necessaria la disamina degli elementi costitutivi della cosiddetta responsabilità omissiva per giungere a concludere che una condotta attiva del soggetto ritenuto responsabile avrebbe potuto impedire l’incidente.

Nel caso specifico il Giudice si è posto l’interrogativo di dover verificare, sulla base delle contestazioni mosse agli imputati,

se vi fosse una condotta che avrebbe potuto impedire l’incidente e,

quindi, se si poteva evitare la caduta dello sciatore nel dirupo sottostante il bordo della pista. Il Tribunale, sulla base degli elementi acquisiti agli atti ha dato risposta affermativa, precisando che l’apposizione di una rete di protezione avrebbe evitato la caduta dello sciatore nella scarpata.

Nel corso del procedimento sono state illustrate dai consulenti tecnici delle parti le diverse tipologie di reti di protezione utilizzabili così da consentire al Giudice di acquisire informazioni tecniche che lo hanno poi portato, in sede di motivazione, a giustificare da una parte l’agevole e necessaria possibilità da parte del gestore di posizionare una idonea rete di protezione, tenuto conto delle caratteristiche della pista in questione e della velocità media ridotta di percorrenza degli sciatori di quel tratto di discesa. Il mancato posizionamento della rete di protezione per il Giudice è stato fonte di responsabilità, come detto, omissiva.

Prevedibilità ed evitabilità dell’evento

La motivazione che sorregge la sentenza di condanna è andata poi ad approfondire la posizione di garanzia degli imputati soffermandosi, in particolare, sulla condotta che è stata qualificata colposa, cioè caratterizzata dalla presenza di elementi di colpa generica riconducibili a negligenza, imprudenza ed imperizia così come di colpa specifica, essendo state individuate nel capo di imputazione precise norme di legge violate.

Tema centrale degli approfondimenti in diritto che vengono sviluppati è l’analisi della prevedibilità e della evitabilità dell’evento che deve essere individuata non tanto nell’evento morte che ha caratterizzato quel procedimento quanto nella possibilità che uno sciatore si possa procurare anche una semplice lesione, fatto penalmente rilevante, a seguito della fuoriuscita in corrispondenza di quel punto della pista.

Nel caso specifico, proprio l’evento per cui è stato processo e un precedente incidente, per molti aspetti analogo, avvenuto nello stesso tratto di pista, hanno fatto concludere il Giudice per la sussistenza della prevedibilità dell’incidente così come per la sua pericolosità, atteso che in sede testimoniale era emerso come la protezione del bordo pista fosse necessaria proprio in quel punto e, a maggior ragione, in condizioni di scarso innevamento, come nel caso di specie.

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per poter attribuire la responsabilità agli imputati,

la parte motiva della sentenza conclude con l’esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena, nel rispetto della quantificazione minima e massima della fattispecie di reato contestata.

Da questa breve disamina di come ogni Giudice struttura e organizza la motivazione della propria decisione, questa volta di condanna ma, alla pari, anche di assoluzione, si può apprezzare l’importanza di ricostruire con puntualità e precisione la dinamica dell’incidente e lo stato dei luoghi nell’immediatezza dell’evento. Una attività ricostruttiva dell’accaduto, svolta anche in proprio dalla società di gestione che è preferibile si organizzi in tal senso in ogni occasione di incidente di una certa gravità, consente di poter portare all’attenzione degli organi giudicanti, qualora all’infortunio vi sia un seguito giudiziario, tutta una serie di elementi che possono assumere rilevanza giuridica ai fini del decidere.

Non dobbiamo infatti mai dimenticare che in montagna le condizioni nivometeorologiche cambiano con estrema rapidità e lo stato dei luoghi può subire alterazioni che poi determinano l’impossibilità di ricostruire in sede di processo quale poteva essere la reale situazione al momento dell’incidente.

Ne potrebbe discendere il rischio che le circostanze di fatto a sostegno della difesa diventino impossibili da provare proprio per non aver agito con tempestività, complicando non poco la posizione di garanzia che, in ogni caso, riveste il gestore. Incidenti sulla neve Incidenti sulla neve Incidenti sulla neve

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Marco Del Zotto

Maestro di Sci e Presidente Collegio Regionale Maestri Sci FVG
studiolegale@delzotto.it

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