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La legge in pista in Austria e Francia

La curiosità di andare a vedere e capire come si comportano in materia di sicurezza in montagna/pista gli altri stati con maggiore tradizione ed esperienza montana è, credo, cosa giusta e doverosa. Certo l’argomento se analizzato nel dettaglio prenderebbe uno spazio impensabile, dunque mi limiterò a brevi, sintetici ma essenziali cenni per capire lo stato dell’arte dei paesi a noi vicini, magari per poi tornare, prossimamente, su qualcuno degli argomenti.
A differenza dell’Italia dove il nostro legislatore nel 2003 ha varato la nota legge 363/2003 in vigore dal gennaio del 2004, in molti altri paesi la stessa esigenza normativa non è stata sentita. Valgano i seguenti cenni:

AUSTRIA: non esiste una recente normazione nazionale in materia di sicurezza per sciatori o snowborder. Uno dei primi provvedimenti emanati a livello regionale/ locale è stato nel 1937 dalla Giunta Regionale di Innsbruck e prevedeva che: – lo sciatore più esperto avesse il debito riguardo nei confronti degli sciatori più deboli (meno capaci, tra i quali venivano annoverate le donne e i bambini). Questo provvedimento come altri succedutisi negli anni furono abrogati a causa di un dubbio di costituzionalità con riferimento al potere normativo regionale. Nel novembre del 2004 la Giunta Comunale di St. Anton am Alberg ha emanato una normativa riguardante il comportamento sulle piste da sci; le norme sono di carattere generale e non prevedono una qualche disposizione specifica relativa al corretto comportamento da adottarsi dagli sciatori. In ambito di sicurezza delle piste non esistono specifiche normative. La sicurezze delle stesse è legata alla consapevolezza e responsabilità dei gestori delle aree sciabili i quali investono molte sostanze economiche per rendere sicure le proprie aree e fruibili dal maggior numero di utenza possibile. Esiste una sorta di certificato di qualità, il «Pistengutesiegel» che viene assegnato su richiesta dal Governo Regionale a quelle stazioni che dimostrino di possedere degli standard di alta qualità sotto il profilo della sicurezza, degli impianti informativi e di assistenza oltre che di soccorso.
In caso di incidente il soggetto che lamenti un danno deve farsi carico di fornire gli elementi di prova sufficienti ed idonei a dimostrare il proprio diritto o la presenza di un pericolo atipico nell’area sciabile così come la relazione causale diretta tra l’evento, la condotta altrui o la fonte di pericolo e il danno subito. Al gestore dell’area o all’altro sciatore spetta l’onere di fornire le prove della propria non colpevolezza. Giuridicamente gli eventi in pista vengono di base valutati e giudicati secondo i dettami delle regole del Decalogo FIS, integrate dalle norme codicistiche in materia civile in ambito di responsabilità da fatto illecito.

FRANCIA: anche in Francia non esiste una specifica legislazione in materia. Le aree sciabili sono trattate giuridicamente come luoghi pubblici e dunque sottoposti alla giurisdizione amministrativa dello stato. Ai Sindaci sono attribuiti i poteri di controllo e vigilanza oltre che di normazione nel settore della montagna per il tramite dello strumento delle ordinanze, in particolare per la definizione delle piste e della segnaletica. Organo ulteriore e di superiore controllo sono i Prefetti i quali hanno potere di sostituirsi ai Sindaci laddove ne sorga una necessità o in casi in cui non sia emanato un provvedimento utile alla tutela della collettività o ve ne sia uno o più che non rispondono alle effettive tutele. Posto che le aree sciabili essendo considerate luoghi pubblici, aperti al pubblico, come detto ricadono sotto il regime della responsabilità amministrativa. Sussistono dunque casi di contestata responsabilità nei confronti di amministratori pubblici (i Sindaci) per casi riferibili a omissioni o insufficienza di atti idonei alla tutela dell’incolumità o inidoneità e insufficienza di provvedimenti quali ad esempio la mancata installazione di barriere, cartelli di segnalazione etc.. Costoro potranno invocare la propria assenza di responsabilità fornendo prove circa l’insussistenza del dovere contestato oppure la circostanza che l’evento si è verificato per colpa della vittima la quale, a sua volta, dovrà  dimostrare di aver adottato prudenza adeguata alle proprie capacità ed alla difficoltà del percorso; obbligo questo che sarà tanto più grande quanto più elevato sarà il gradi di difficoltà del pendio o la difficoltà delle condizioni di neve o metereologiche in cui si è determinato l’evento Trattasi di un obbligo e un senso di responsabilità riconosciuto culturalmente e genericamente che, dunque, non impone la necessaria esistenza di una norma di legge ma che si ribalta sul senso di responsabilità di ciascun utente sciatore. In ambito di gestione impianti, la materia è regolamentata da leggi dello stato. L’uso delle seggiovie prevede che i bimbi al di sotto del 1,25 metri di altezza debbano essere accompagnati da un adulto e debbano svincolare i bastoncini dai polsi (devono essere tenuti in una mano con l’altra libera). In materia di circolazione sulla neve il regime della responsabilità è imperniato sulle disposizioni di legge dettate dal sistema codicistico civile, secondo il quale il soggetto che ha determinato un danno è obbligato a risarcirlo. Anche in Francia le disposizione del Decalogo FIS hanno una rilevante applicazione e interpretazione ai fini del decidere di un evento dannoso tanto che sono state di fatto recepite  nelle ordinanze locali municipali a sostegno degli obblighi di condotta degli sciatori quali: il rispetto degli altri sciatori (Regola n.1), il controllo della velocità (Regola n.2), precedenza dello sciatore a valle (Regola n.3) e le disposizioni relative agli incroci (Regola n. 4). Le Regole FIS n.9 e 10 sull’assistenza alle persone in condizioni di pericolo e sull’identificazione delle persone in caso di incidente, sono disposizioni già presenti nel Codice Penale francese. Da segnalare poi che in Francia la definizione di sciatore data dalle norme del decalogo FIS è stata sostituita con «utente» così che da poter annoverare e sottoporre al regime applicativo anche diverse pratiche sportive in pista quali lo snowboard (peraltro inserito quale disciplina nell’ambito della Fèdèration Francaise de Ski) o altro. Da ultimo segnalo che al fine di contrastare i rischi (purtroppo presenti) legati sia all’omissione di soccorso sia dell’identificazione del soggetto danneggiante (per esempio in caso di fuga) la Francia ha istituito un Fondo di Garanzia per gli incidenti avvenuti in luoghi aperti al traffico pubblico con legge del 1977. Fondo a copertura dei danni occorsi però esclusivamente in pista (non fuori pista) e limitatamente al territorio francese per effetto della sua finanza, sostenuta esclusivamente da compagnie di assicurazioni francesi. III 

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Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

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