Turismo

Impianti: da Anef Lombardia ecco il protocollo elaborato da Uni

Quali regole ci saranno per l’utilizzo degli impianti di risalita: da Anef Lombardia ecco il protocollo elaborato da Uni assieme all’Associazione che sarà presentato agli organi governativi regionali e nazionali. Quando saranno esaminati ancora di preciso non si sa, ma entro pochi giorni la questione sarà presa in esame.

Dai contenuti si evince che non ci sono precauzioni così differenti alle quali siamo già abituati nella quotidianità.

La premessa è di Massimo Fossati, presidente di Anef Lombardia.

“In prossimità della stagione invernale stiamo già lavorando, in attesa dell’arrivo della neve e dei nostri graditi ospiti! “Noi gestori degli impianti a fune lombardi abbiamo lavorato con il massimo rispetto delle norme. E il risultato si è visto.

La gente ha voglia di andare in montagna perché si sente sicura e a contatto con la natura”. Per questo stiamo lavorando incessantemente con le istituzioni per definire i protocolli necessari anche per l’inverno, che permettano a tutti di lavorare in sicurezza.

A livello nazionale Anef, con l’ente di normazione UNI, ha stilato una Prassi di Riferimento, la UNI/PdR 95.1:2020. “Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico – Impianti di risalita“. Che speriamo venga recepita dagli ordinamenti nazionali e regionali”.

A scanso di equivoci pubblichiamo integralmente il protocollo

PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 95.1:2020
Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico – Impianti di risalita

La prassi di riferimento ha l’obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nel settore “impianti di risalita”, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19.

Il documento fornisce indicazioni che possono contribuire a ridurre il rischio del contagio e finalizzate all’erogazione del servizio in modo sicuro. Sia per i lavoratori/fornitori che per i consumatori/clienti/ fruitori e sostenibile per l’ambiente.

La prassi di riferimento si propone di rispondere alle esigenze di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a quelle di fruizione delle strutture e dei servizi da parte dei clienti. Definendo requisiti in termini di organizzazione delle strutture/servizi, di formazione degli addetti e, infine, di comunicazione ai clienti.


PREMESSA
La presente prassi di riferimento UNI/PdR 95.1:2020 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n. 1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all’interno dei seguenti soggetti firmatari di un accordo di collaborazione con UNI:

FEDERTURISMO
ANEF – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Sicurezza da COVID-19 del comparto turistico – Impianti di risalita” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

Sandro Lazzari – Project Leader (ANEF)
Danilo Chatrian (ANEF)
Daniele Dezulian (ANEF)
Massimo Fossati (ANEF)
Valeria Ghezzi (ANEF)
Eduard Martinelli (ANEF)
Renzo Minella (ANEF)

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 21 luglio 2020.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n. 1025/2012. E sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

INTRODUZIONE

Gli impianti di risalita costituiscono la struttura portante delle stazioni turistiche di montagna, che si sono sviluppate inizialmente in inverno, in ragione dell’effetto motivante della vacanza invernale procurato dallo sport dello sci.

In seguito si è investito per sviluppare anche la stagione estiva, aggiungendo il servizio degli impianti a un tipo di frequentazione della montagna caratterizzata da finalità, da modalità di approccio e da tempistiche decisamente diversi.

Ne consegue anche una diversa organizzazione del lavoro nelle due stagioni, in ragione dell’affluenza di turisti molto più intensa in inverno rispetto all’estate.

Sulla spinta dello sviluppo e del perfezionamento degli impianti di risalita si è costituita una filiera molto evoluta, frutto di investimenti rilevanti, composta da attività complementari e di analoga qualità, che ha assunto un ruolo fondamentale per la vita delle popolazioni montane.

Le aziende funiviarie rivestono infatti un valore strategico per la tenuta degli equilibri socio-economici dei territori di montagna e del sistema turistico nel suo complesso. In quanto attraggono turisti italiani e stranieri, alimentando un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri di sci, artigiani ecc.

Si è calcolato che nell’arco alpino italiano, gli occupati nel sistema turistico invernale, considerando tutta la filiera delle attività interessate, raggiungano le 400.000 unità.

In un panorama alpino che vede i comuni di montagna morire lentamente per abbandono, è evidente l’importante ruolo economico e sociale svolto delle aziende funiviarie, che evitano lo spopolamento delle aree decentrate.

Va segnalato che l’intensità e la scadenza temporale dell’affluenza dei turisti agli impianti non è controllabile dai gestori dagli stessi, in quanto dipende dalla capacità ricettiva delle località nelle quali operano per la clientela di lungo periodo (tipicamente settimanale). Dalla vicinanza di grandi centri urbani per la clientela di giornata (turisti pendolari). E dalle connessioni con altre stazioni sciistiche nel caso di comprensori o consorzi.

Ne consegue che la rete di impianti e piste da sci realizzata nelle stazioni montane, per le sue caratteristiche di interconnessione, varietà e libertà, non può essere regolata. Né gestita con il sistema delle prenotazioni preventive, in quanto il turista sceglie le modalità di utilizzo del sistema di trasporto in base a valutazioni istantanee legate al suo stato fisico, all’orario, alle condizioni meteorologiche ed alla distribuzione degli altri turisti (si cerca di evitare le code).

In merito alle possibili soluzioni idonee a garantire la riapertura al pubblico in condizioni di sicurezza e di tutela sia dei lavoratori sia dei turisti, l’obiettivo deve essere quello di evitare l’eccessiva concentrazione degli utenti.

Nella consapevolezza che i gestori potranno favorire l’adozione di regole e comportamenti virtuosi, ma che servirà la collaborazione dell’utenza. E il rispetto da parte della stessa di tali regole per far sì che si possa realmente ottenere il risultato atteso (sicurezza attiva).

Ciò premesso, il presente documento presenta una serie di raccomandazioni e suggerimenti studiati per contribuire a ridurre il rischio di contagio da agenti virali. In particolare il COVID-19, all’interno degli impianti di risalita, tenendo presenti le specificità dell’ambiente e le dimensioni medie dell’organizzazione normalmente applicabili

Si presentano misure e possibili soluzioni di carattere generale, che potranno essere personalizzate a seconda del contesto e delle condizioni logistiche di ogni impianto.

Ciascuno degli strumenti presentati contribuisce a ridurre il rischio complessivo di trasmissione COVID-19 nell’utilizzo degli impianti a fune, attraverso un approccio probabilistico.

Sarà cura di ciascun gestore adottare le misure che ritiene adeguate ed economicamente sostenibili per il proprio impianto, in base ad una valutazione del rischio specifica. E tenendo comunque presente che l’applicazione di più misure in parallelo nella medesima area contribuisce ad abbassare il rischio complessivo in maniera molto più efficace, già a partire da due misure tra loro indipendenti

Il contenuto riflette le conoscenze scientifiche sul virus COVID-19 alla data di produzione del documento. In particolare, si fa riferimento alle attuali raccomandazioni O.M.S. e Ministero della Sanità.

Vengono fatti salvi eventuali prescrizioni ed obblighi introdotti successivamente alla data del presente documento da parte delle autorità competenti, anche a livello regionale.

Dovranno, inoltre, essere prese in considerazione le migliori pratiche ivi riportate che tengono conto degli aspetti ambientali generati dalle misure suddette, al fine di favorire il rilancio del turismo con criteri di sostenibilità che qualifichino il comparto, imprescindibilmente connesso alla valorizzazione e conservazione dell’ambiente.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento ha l’obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nel settore “impianti di risalita”, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19.

NOTA Per “impianti di risalita” si intende quanto specificato nel D.D. 337/2012 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Il documento fornisce indicazioni che possono contribuire a ridurre il rischio del contagio e finalizzate all’erogazione del servizio in modo sicuro, sia per i lavoratori/fornitori che per i consumatori/clienti/fruitori e sostenibile per l’ambiente.

La prassi di riferimento si propone di rispondere alle esigenze di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a quelle di fruizione delle strutture e dei servizi da parte dei clienti, definendo requisiti in termini di organizzazione delle strutture/servizi, di formazione degli addetti e, infine, di comunicazione ai clienti.

NOTA Il presente documento è stato elaborato ai soli fini di contrasto alla diffusione del Covid-19, per limitare gli eventuali rischi da contagio. È da intendersi, pertanto, applicabile fino alla cessazione dell’emergenza, ufficializzata dai provvedimenti delle pubbliche autorità.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati.

Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274 e s.m.i. Legge 2 aprile 2007, n. 40

Decreto Dirigenziale N. 337 del 16/11/2012 Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

Decreto N. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

3.1 disinfezione: Processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione germicida.

L’efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell’oggetto (es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità.

Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al  germicida.

Per quanto riguarda principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV- 2 si può fare riferimento alle indicazioni ISS.

NOTA Definizione tratta dal Decreto N. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna.

3.2 maschere di comunità: Maschera che copre la bocca, il naso e il mento, dotata di un sistema di posizionamento e ritenzione sul volto, destinata al contenimento della diffusione di una pandemia.

NOTA Definizione tratta dal progetto di UNI/PdR “Maschere di comunità – Parte 1: Requisiti, designazione e marcatura”

3.3 pulizia (o detersione): Rimozione dello sporco visibile (es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza. Di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici.

Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l’efficacia di questi processi.

NOTA 1 Pulizia e disinfezione possono essere effettuate direttamente ed in autonomia da parte delle aziende e delle strutture operative e commerciali sia in fase di riapertura che di prosecuzione dell’attività.

In alternativa possono essere effettuate da Imprese di Pulizia e/o di Disinfestazione regolarmente registrate per tali attività ed abilitate in base alla normativa vigente1: i requisiti che sono richiesti alle Imprese per svolgere le sole attività di pulizia e disinfezione afferiscono esclusivamente alla capacità economica e all’onorabilità.

Tali imprese sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o comunque agli uffici competenti in materia.

NOTA 2 Definizione tratta dal Decreto N. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna.

3.4 sanificazione: Complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione.

In sintesi la sanificazione è l’insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti. Comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore).

NOTA 1 La sanificazione, quale processo di maggiore complessità, può essere svolta dalle Imprese di Disinfestazione, caratterizzate oltre che dai precedenti requisiti, anche dal più stringente requisito di capacità tecnico – professionale2.

NOTA 2 Definizione tratta dal Decreto N. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna.

4 PRINCIPIO

Fermo restando quanto previsto dalle normative attualmente vigenti, la prassi di riferimento è strutturata in maniera tale da definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare all’interno degli impianti di risalita per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, nella prevenzione del contagio da COVID-19.

In particolare, la presente UNI/PdR identifica in modo schematico ogni azione o comportamento da mettere in atto al fine di garantire il massimo rispetto delle ottemperanze in materia di salute e sicurezza al fine di preservare la salute degli utenti degli impianti e dei lavoratori.

Il presente documento identifica le seguenti fasi del servizio con riferimento alle diverse attività svolte nell’ambito di un impianto di risalita e le differenti misure igienico sanitarie applicabili:

1)  Fase 1 – fase di accoglienza della clientela;
2)  Fase 2 – fase di trasporto (erogazione del servizio principale);
3)  Fase 3 – fase di uscita dall’impianto.


1 Legge 2 aprile 2007, n. 40 – Art.10 comma 3.
2 Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni.


5 MISURE ORGANIZZATIVE, PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE DELLE PERSONE 5.1 GENERALITÀ

Le attività ordinarie di preparazione all’apertura dell’impianto derivano dalle norme funiviarie, in particolare del Regolamento d’Esercizio che ogni impianto deve avere.

Ai fini della prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 le operazioni straordinarie da effettuare sono descritte nei sottopunti seguenti.

Nell’ambito della struttura aziendale, con riferimento alla organizzazione e alle dimensioni dell’azienda stessa, si individuano le persone incaricate del controllo della continuità e dell’efficienza delle misure adottate e del loro aggiornamento qualora ritenuto opportuno.

Sono preorganizzati i contatti esterni con enti rilevanti in caso di necessità quali autorità di pubblica sicurezza e autorità sanitarie.

Ai fini dell’organizzazione è necessario fare riferimento al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che ogni azienda deve regolamentare adottare e periodicamente aggiornare,. Tenendo conto eventualmente di misure specifiche adottate e/o da adottare a prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19.

5.2 COMUNICAZIONE INTERNA
È prevista regolare consultazione e informazione tra il personale di manovra dell’impianto e la direzione aziendale ai fini del controllo del corretto svolgimento dell’esercizio e del rispetto di ogni misura prevista.

5.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La preparazione del personale deve essere eseguita nell’ambito dei doveri aziendali a seguito dei previsti piani di informazione, formazione e controllo del personale. In particolare il personale deve venire istruito a applicare e far applicare le misure adottate, riportate nei punti seguenti.

Per la protezione del personale addetto si fa riferimento al DVR specifico di ogni azienda, che deve essere aggiornato in funzione della corrente situazione pandemica.

5.4 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

Le misure straordinarie devono essere predisposte per le attività di vendita dei biglietti di transito, la eventuale gestione delle sale di attesa in locali chiusi, l’afflusso agli impianti, il trasporto vero e proprio.

È necessario esporre adeguata cartellonistica all’accoglienza, sui percorsi e nei servizi igienici, utilizzando quanto disponibile e integrandolo con le avvertenze relative all’emergenza sanitaria.

6 MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 NELLE FASI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

6.1 GENERALITÀ

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle misure generali di prevenzione, ai fini della prevenzione per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 valgono le misure indicate nei punti seguenti.

6.2 FASE 1 – FASE DI ACCOGLIENZA DELLA CLIENTELA

Il servizio inizia con la presentazione del cliente alle casse.

I biglietti, per la stagione invernale, sono generalmente del tipo RFID, cosiddetti a mani libere, per cui non presentano alcuna necessità di contatto con il macchinario di lettura e controllo.

Hanno generalmente validità a tempo determinato secondo la durata del soggiorno. L’accesso alle casse quindi avviene una volta sola per tutta la permanenza (giornaliera, settimanale o altra durata).

Nella stagione estiva è più frequente l’uso di biglietti cartacei, che vanno presentati a idoneo lettore

Le casse possono essere interne con sportello verso l’interno o, più frequentemente, interne con sportello verso l’esterno. Ove mancasse, deve essere prevista una separazione vetrata tra cassiere e cliente per assicurare separazione fisica e lo scambio di denaro e biglietti avviene mediante cassetti scorrevoli.

NOTA I sistemi di pagamento stanno indirizzando verso la completa automazione delle operazioni e la moneta elettronica.

Esaurite le operazioni di cassa i passeggeri si devono indirizzare verso l’impianto accodandosi a quelli provenienti da altre parti, evitando di incrociare altri flussi di clientela.

Tutti gli utilizzatori sia all’interno che all’esterno devono rispettare il prescritto distanziamento sociale previsto per l’ambiente in cui si trovano.

Potendo presentarsi situazione logistiche estremamente variate presso le partenze degli impianti di risalita, si devono indicare percorsi di entrata e uscita in maniera tale da evitare incroci di traffico pedonale.

6.3 FASE 2 – FASE DEL TRASPORTO

Il servizio principale consiste nell’attività di trasporto di persone.
Inizia quando i passeggeri attraversano i varchi di accesso per andare ad imbarcarsi sui veicoli (cabine, seggiole, ecc.). Nella generalità dei casi la durata del viaggio non supera gli 8/10 minuti.

All’occorrenza e fatte salve diverse disposizioni di legge, l’impianto deve funzionare al massimo della sua capacità di portata per limitare al massimo la formazione di code.

Deve essere curato il bilanciamento tra l’affluenza e la portata dell’impianto al fine di assicurare fluidità e costante mobilità. In assenza di code il riempimento dei veicoli si riduce automaticamente.

I veicoli chiusi devono essere areati. Nel caso di cabine con vetturino, questi deve essere adeguatamente protetto (per esempio, con idoneo separatore in plexiglass o indossando idonei DPI).

I viaggiatori possono accedere all’impianto, a loro responsabilità, solamente se non presentano sintomi manifesti quali febbre, ecc.

In inverno, gli sciatori devono presentarsi all’impianto indossando casco e protezioni per le vie respiratorie. Gli altri utilizzatori devono essere muniti di idonee protezioni per vie respiratorie.

In estate gli utilizzatori di un impianto di risalita devono indossare le mascherine di comunità, preferibilmente lavabili e riutilizzabili ovvero che si prestano al trattamento di lavaggio e al riutilizzo al fine di ridurre i rifiuti derivanti dall’uso indiscriminato del monouso.

L’eventuale coda prima dei varchi di accesso deve avvenire con un distanziamento di almeno 1 metro.

6.4 FASE 3 – FASE DI USCITA DALL’IMPIANTO

Nelle stazioni di monte i passeggeri, nella grande maggioranza degli impianti, accedono direttamente all’aperto e abbandonano l’impianto. In rari casi di esistenza di stazioni chiuse all’arrivo può essere necessario passare attraverso un varco analogo a quello di accesso in partenza. L’uscita avviene senza assembramenti perché il traffico è già cadenzato.

Il servizio di trasporto ha, quindi, fine.

La stazione di arrivo deve essere regolarmente sottoposta a pulizia, come quella di partenza e l’eventuale smaltimento di materiale o residui potenzialmente contagiati deve avvenire da parte di personale dotato di idonei DPI e smaltito secondo le prescrizioni delle autorità locali competenti.

6.5 ATTIVITÀ DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA TRASPORTATA
Il personale che eventualmente presta soccorso e/o assistenza alla clientela deve essere dotato dei necessari DPI e debitamente istruito sulle precauzioni da adottare.

Il trattamento del personale è previsto dai prescritti piani aziendali.

In caso di arresto dell’impianto per guasto, senza possibilitaà di ripartenza, e si dovesse ricorrere alla evacuazione dei passeggeri in linea, i soccorritori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuali atti a difenderli da pericolo di contagio da parte di viaggiatori potenzialmente contagiosi.
I soccorritori devono avere a disposizione i necessari DPI per le persone da soccorrere.

7 REQUISITI PER ALTRI AMBIENTI/AREE COMUNI

Qualora l’accesso o l’uscita di un impianto di risalita passino attraverso una zona commerciale, le presenti linee guida si applicano solo all’impianto vero e proprio, mentre la zona commerciale applicherà linee guida specifiche per il proprio settore.

8 PULIZIA E SANIFICAZIONE

8.1 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

L’azienda procede alla pulizia, disinfezione e sanificazione degli impianti, effettuando la pulizia e la disinfezione una volta al giorno e la sanificazione periodica con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’azienda può impiegare prodotti per le pulizie a ridotto impatto ambientale in possesso del marchio di qualitaà ecologica Ecolabel UE o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. E può adottare, altresì, interventi straordinari di pulizia/disinfezione/sanificazione degli impianti a cadenza più ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l’altro.

La pulizia/disinfezione/sanificazione riguardano tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori, incluse biglietterie e sale di attesa, ove presenti.

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all’interno degli impianti, si procede nel più breve tempo alla pulizia/disinfezione/sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Gli ambienti da sottoporre a pulizia ed igienizzazione, aperti al pubblico, sono le zone di accesso all’impianto e di uscita all’arrivo, i veicoli del l’impianto stesso, le biglietterie se in locali chiusi e i servizi igienici.

La pulizia dei locali interni aperti al pubblico deve avvenire con la opportuna frequenza utilizzando prodotti idonei allo scopo, quali candeggina, ecc.

Le zone di accesso all’impianto sono zone di solo transito per le quali è prevista la pulizia dei pavimenti otre che delle eventuali maniglie delle balaustre e dei punti di eventuale appoggio e sostegno.

I veicoli dell’impianto devono essere puliti ove possibile con prodotti contenenti candeggina o con prodotti disinfettanti, con particolare riferimento ai punti dove si appoggiano i viaggiatori

I sevizi igienici (WC per gli avventori) devono consentire accesso contingentato in funzione delle dimensioni dei locali per mantenere il prescritto distanziamento sociale.

Non essendoci scambio né deposito di materiale con dispositivi particolari, l’eventuale materiale di risulta abbandonato o lasciato cadere dagli avventori, deve essere considerato potenzialmente infetto e trattato e smaltito secondo le disposizioni delle autorità locali competenti.

Il personale addetto deve essere dotato dei necessari DPI e applicare le metodologie e gli accorgimenti riportati dai mansionari e dal DVR, che contiene le necessarie informazioni e istruzioni.

Le fasi di pulizia dovrebbero includere: pulizia, smaltimento rifiuti solidi e uso di DPI o DM.

8.2 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Tutte le persone presenti nei locali degli impianti sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone messi a disposizione dall’azienda. La corretta e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel idroalcolico.

L’azienda può impiegare prodotti per la detergenza delle mani a ridotto impatto ambientale in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Nei locali aziendali distanti dai servizi igienici, in punti facilmente individuabili ed accessibili, sono collocati e costantemente mantenuti e riforniti distributori di gel idroalcolico per l’igienizzazione frequente delle mani.

Sia nei locali igienici che nei luoghi dagli stessi distanti sono affissi dépliant che descrivono le modalità di igienizzazione delle mani.
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About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).