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Legge sicurezza sci, le nuove norme per le piste di allenamento

Legge sicurezza sci, le nuove norme per le piste di allenamento
È stato approvato il 27 febbraio scorso, il Decreto Legislativo sulla sicurezza delle piste da sci. Considerando che possono sciare soltanto gli atleti affrontiamo il capitolo che riguarda le normative sulle piste di allenamento con  tutti gli innovativi principi indotti dalla Riforma. Nei prossimi giorni divulgheremo anche tutte le altre novità.

Chi scrive è l’avvocato Francesco Persio che ha anche un ruolo attivo quale membro della Commissione Governativa riforma dello sport.

PISTE DI ALLENAMENTO: Come cambia la normativa

Le piste di allenamento hanno sempre avuto un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle stazioni di sport invernali, considerato l’elevato numero di sciatori agonistici che le percorrono e la qualità dell’attività sportiva ivi svolta.

Tali piste costituiscono il fulcro del movimento sportivo degli Sci Club ed all’interno della loro area si svolge l’attività agonistica dei vari Sci Club.

Al loro interno si svolge l’esercizio sportivo  finalizzato a migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti al fine di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie doti e capacità,  compiendo il necessario percorso formativo che costituisce la base dell’attività sportiva.

Le piste di allenamento hanno sempre avuto un ruolo preponderante all’interno dei comprensori sciistici; attualmente, per effetto della pandemia, costituiscono il baricentro esclusivo dell’attività sciistica, considerato che le stazioni di sport invernali sono aperte soltanto per consentire l’attività agonistica nel rispetto di rigorosi protocolli.

È facile pertanto comprendere il ruolo di assoluta centralità delle piste di allenamento nell’attività sciistica di tipo agonistico.

Tale importanza non è sfuggita al Legislatore il quale ha previsto fin dalla Legge 363/03 un apposito articolo che disciplina le piste di allenamento.

Con il trascorrere del tempo è stata avvertita l’esigenza di una modifica della normativa attraverso un adattamento alle diverse esigenze degli sciatori agonisti.

Qui sopra, l’Avvocato Francesco Persio che è anche l’autore del libro  “La tua Sicurezza sugli Sci“. Gestisce anche il sito: sciaresicuro.it

In questo senso, in sede di modifica, sono state introdotte importanti novità che riguardano le piste di allenamento come di seguito illustrate:

1) L’individuazione delle piste è  attualmente riservata ai gestori degli impianti mentre in precedenza la stessa era prevista nei confronti dei Comuni

2) È stato inoltre eliminato il numero minimo di tre piste e di almeno tre impianti per l’individuazione delle piste di allenamento. Attualmente quindi il gestore degli impianti può individuare le piste di allenamento senza vincoli di sorta rispetto al numero di piste e di impianti di risalita presenti nel comprensorio

3) è stato previsto a carico dei gestori l’obbligo di delimitare le piste di allenamento, di disporne la chiusura al pubblico separandole con adeguate delimitazioni dalle altre piste, inibendone il passaggio agli utenti turistici, con ulteriore obbligo di apporre all’inizio del tracciato un cartello con la scritta “PISTA CHIUSA”.

Tale norma prevede precisi obblighi a carico del gestore, differenziandosi dalla Legge 363/03 che, invece, prevedeva soltanto un generico obbligo di “separare le piste con adeguate protezioni”. Senza però di fatto precisare il soggetto tenuto a rispettarlo.

L’attuale normativa si distingue pertanto (rispetto alla precedente) per l’indicazione di precisi obblighi e per l’individuazione del gestore degli impianti quale soggetto tenuto a rispettarli.

4) La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza le sedute di allenamento.

5) L’organizzazione sportiva al termine della seduta di allenamento deve provvedere a togliere i pali da slalom ed ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento.

6) Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard  devono essere muniti di casco protettivo omologato; in precedenza l’allenatore era espressamente esentato dall’obbligo del casco.

7) È vietato agli sciatori non autorizzati di accedere all’interno delle piste di allenamento.

Nel complesso, la precedente normativa ha subito una evidente evoluzione attraverso l’introduzione di dettagliati principi innovativi che sicuramente potranno contribuire a rendere più proficua l’attività dei club. Legge sicurezza sci le Legge sicurezza sci le

Avv. Francesco Persio
(Commissione Governativa Riforma dello Sport)

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).