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Legge sulla sicurezza, adesso ce l’ha anche lo sci nordico

Legge sulla sicurezza, adesso ce l’ha anche lo sci nordico
È stata recentemente varata la normativa sulla sicurezza anche per lo sci di fondo. La Legge 363/03, infatti, non conteneva praticamente nulla riguardo allo sci di fondo. Con un occhio disattento si potrebbe presumere che il fondo non abbia bisogno di chissà quali norme per disciplinare uno sport che di pericoloso ha poco o nulla. Ma non è affatto così. E ce lo spiega l’avvocato Francesco Persio, membro della Commissione Governativa Riforma Sport.

Lo sci nordico è uno degli sport invernali la cui pratica è tra le più risalenti nel tempo in quanto gli sci venivano anticamente utilizzati come mezzi per spostarsi sulla neve da un luogo all’altro.
La pratica dello sci di fondo nasce inizialmente dall’esigenza delle antiche popolazioni dei paesi nordici ed asiatici di spostarsi per procurarsi il cibo.Attualmente lo sci di fondo è uno degli sport invernali più praticati. Nel nostro Paese sono presenti numerosi servizi per il fondo che articolano l’offerta in: piste da fondo e centri per il fondo

Le piste da fondo sono presenti su gran parte del territorio nazionale in quanto sono costituite da anelli riuniti in un’area appositamente riservata al fondo senza che siano presenti altri servizi dedicati al turista/sciatore quali ad esempio noleggi sci, punti ristoro, punto informativo; nei centri per il fondo invece troviamo altri servizi a supporto, tra i quali quelli sopra menzionati, che inevitabilmente presuppongono un investimento economico maggiore.

L’elevato numero dei praticanti dello sci nordico, ha richiamato l’attenzione del Legislatore il quale con il Decreto Legislativo in attuazione della Legge n.86/2019 ha introdotto una serie di regole che riguardano specificamente lo sci nordico.

In precedenza la Legge 363/03 pur recante il titolo “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” in realtà non conteneva al suo interno alcuna disposizione che riguardasse specificamente il settore del fondo, essendo tutti gli articoli ivi previsti riferiti solo ed esclusivamente allo sci alpino.

Pertanto il  suddetto D.L. introduce per la prima volta novità assolute che riguardano la regolamentazione dell’attività sciistica nello specifico settore del fondo.

I principi e le novità introdotte in sede di regolamentazione legislativa sono i seguenti

1) definizione sci di fondo
“Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze.”  (art.2 lett.m)

2) definizione di pista da fondo
“Piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati” (art.2 lett.f)

3) definizione di area sciabile attrezzata
“Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali “(art.4 comma 1)

4) segnalazione piste in base al grado di difficoltà
(art. 5 comma 3): “ Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore all’8 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c)  pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b)”.
5) delimitazione piste da fondo e altre piste (art.7)

“1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a)  lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
b)  lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.
La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.

3. La palinatura può essere omessa:
a)  nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate.
b)  nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza.
c)   nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro”.

6) assicurazione obbligatoria (esclusa per lo sci di fondo)
L’art.30 prevede l’assicurazione obbligatoria per i gestori delle aree sciabili attrezzate con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo.
Per quanto riguarda invece lo sci alpino è previsto l’obbligo a carico dello sciatore per responsabilità civile verso terzi. Tale obbligo non è previsto a carico dei praticanti dello sci di fondo.

Nel complesso, i principi normativi di recente introduzione offrono una maggiore tutela sia per i praticanti dello sci nordico sia per i gestori delle piste da sci di fondo, apportando una serie di modifiche che, non solo permettono di svolgere la pratica di questo sport meraviglioso in maggiore sicurezza, ma che soprattutto mostrano una rinnovata sensibilità ed attenzione nei confronti di uno sport che negli ultimi tempi sembra essere stato riscoperto e rivalutato dalla maggior parte dei fruitori della montagna.

Avv.Francesco Persio
(Commissione Governativa Riforma Sport)

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About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).