Professione Montagna

Gli impianti della «Categoria D»: una «famiglia» di servizio pubblico

Nell’insieme dei sistemi di trasporto di persone ad impianti fissi è ricompreso un gruppetto di impianti che, nonostante assolvano una prestazione di trasporto differente in conformità alle fattezze dell’organo di contenimento del carico, vengono considerati come un’entità omogenea: ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili, piattaforme elevatrici, servoscale e attrezzature similari.

Il comune denominatore tra loro è rappresentato dalle norme che ne disciplinano gli aspetti di sicurezza inerenti la progettazione, costruzione ed installazione, perché essi sono tutti ricompresi nell’ambito di validità della Direttiva Macchine.

La maggior parte di tali impianti è installata all’interno di edifici ad uso residenziale o terziario (quali condomini, uffici o centri commerciali), in stabilimenti produttivi oppure in siti particolari quale ad esempio è il caso degli ascensori all’interno delle pale eoliche; un’altra aliquota di impianti è presente nelle stazioni ferroviarie o aeroportuali ed infine, in quantità sensibilmente inferiori, esistono impianti isolati (quali gli ascensori inclinati) che collegano fabbricati disgiunti e distanti tra loro.

Il totale delle apparecchiature attualmente in funzione in Italia supera largamente il milione di unità.

Come per gli altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, si distingue il tipo di servizio reso che può essere privato o pubblico, e le differenze concettuali tra l’uno e l’altro sono sostanzialmente due: gli impianti in servizio pubblico devono possedere requisiti non solo di sicurezza bensì anche di affidabilità (ossia di garanzia di regolarità di funzionamento) e poter essere fruiti in modo indifferenziato dalla collettività nell’ambito di un prestabilito e noto periodo di funzionamento.

Qualora gli impianti svolgano un servizio di tipo pubblico essi sono inquadrati nella «Categoria D» contemplata dal Decreto Ministeriale 18.02.2011 («Disposizioni per i direttori e i responsabili di esercizio») e le procedure per la loro immissione sul mercato devono rispettare, con la sola eccezione delle scale mobili, il disposto combinato del regolamento per gli ascensori in servizio privato (DPR 162/99) e del ben noto DPR 753/80.

Le funzioni di utilità su diversi fronti

La rilevanza dei «Categoria D» nel panorama del sistema di trasporto pubblico risiede nell’assolvimento della fondamentale funzione di abbattimento delle barriere architettoniche (ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala e simili) e, in subordine, nella capacità di trasferire enormi quantità di persone (scale e marciapiedi mobili).

In merito al primo argomento e con riferimento agli impianti funiviari, si ricorda che l’eliminazione delle barriere architettoniche (ossia di tutti i tipi di ostacoli ed impedimenti per i soggetti affetti da limitazioni alla deambulazione e/o con ridotte capacità sensoriali che vengono a frapporsi tra la pubblica via ed il veicolo funiviario) è richiesto al momento della costruzione ovvero è da perseguire entro la prima scadenza di revisione generale per gli impianti che svolgono le funzioni di Trasporto Pubblico Locale: nelle regioni a statuto ordinario, l’obbligo venne sancito dal disposto combinato del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n° 503 «Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» e dalla Circolare Ministeriale 09 luglio 1998, n° 813(56)71.70. Tale esigenza di conformità degli impianti funiviari al trasporto dei disabili è stata peraltro ribadita, più recentemente, nel DM 11.05.2017 (cosiddetto «Decreto Esercizio»). Venendo alle peculiarità delle singole tipologie di impianti ed alle relative norme di riferimento, è possibile sintetizzare la situazione come segue.

 ASCENSORI

L’ascensore è il vettore fruibile da tutte le categorie di disabili con autonomia di locomozione e pertanto risolve le problematiche legate all’esistenza di dislivelli tra i piani di imbarco delle stazioni funiviarie ed il mondo esterno. I riferimenti normativi, oltre a quelli consueti del mondo funiviario, sono costituiti da:

  1. i regolamenti nazionali che disciplinano le modalità di immissione in commercio, di immissione in esercizio e di gestione degli impianti
  2. le norme tecniche di progettazione, costruzione e trasformazione.

Per quanto al punto a) si citano:

  • D.P.R. 30 Aprile 1999, n° 162 «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per gli ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio».
  • D.M. 11 gennaio 2010, «Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone» – (Abrogato dal D.M. 9 marzo 2015, n° 101)
  • D.P.R. 19 gennaio 2015, n° 8 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio»
  • D.M. 9 marzo 2015, n° 101 «Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone»
  • D.P.R. 10 gennaio 2017, n° 23 «Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n° 162, per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori»

Relativamente al punto b) si menzionano sia le norme emesse a livello europeo dal CEN e rivolte alla progettazione, costruzione ed installazione degli impianti nuovi (norme della serie UNI EN 81-xx) sia quelle elaborate direttamente dall’UNI in Italia e destinate alle trasformazioni ed ammodernamenti (norme della serie UNI 10411-xx).

Infine, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, valgono i provvedimenti nazionali o, se esistenti, quelli locali, che possono prevedere requisiti tecnici anche più stringenti:

  • D.M. 14 giugno 1989, n° 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche»
  • D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici“

Quale sottogruppo degli ascensori si rammenta l’esistenza di quelli inclinati, cui verrà dedicato in futuro un apposito approfondimento.

SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI

Le scale ed i tappeti mobili non abbattono, palesemente, le barriere architettoniche, tuttavia hanno una capacità di trasporto orario molto alta: gli impianti biposto addirittura superiore alle 5000 persone.

Si prestano quindi molto bene al collegamento meccanizzato tra i piazzali dei parcheggi e le stazioni funiviarie o all’interno di centri urbani. I requisiti di sicurezza sono stabiliti, in via generale, dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n° 17, e nel particolare dalle norme armonizzate della serie UNI EN 115-x, in cui vengono disciplinati sia gli aspetti progettuali e costruttivi dei nuovi manufatti sia le istruzioni per il miglioramento della sicurezza delle installazioni esistenti.

Per le scale mobili in servizio pubblico continua tuttora a valere il Decreto Ministeriale 18 settembre 1975 «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico».

I tappeti mobili differiscono concettualmente dai marciapiedi mobili solo per l’assenza della balaustra laterale munita di corrimano sincrono, la cui funzione stabilizzante è indirettamente sostituita dall’impiego di sci da parte degli utenti.

Sulla base di questo presupposto i tappeti sono da considerare “assimilabili” nelle more della definizione di cui alla citata «Categoria D».

Piattaforme elevatrici e servoscale

Le piattaforme elevatrici sono concettualmente identiche agli ascensori, tuttavia soggiacciono al limite di velocità di 0,15 m/s; possono avere la cabina non tutta chiusa da pareti (o porte) ma, in tal caso, la manovra di comando deve essere del tipo “a uomo presente”.

Si prestano bene all’installazione negli edifici esistenti perché i loro meccanismi sono molto più leggeri di quelle degli ascensori e, per questo, le interazioni strutturali sono di minore intensità.

I servoscala si dividono in servoscale a sedia (l’utente si deve accomodare su una apposita seggiolina) ed in servoscale a pedana (l’utilizzatore accede alla piattaforma del dispositivo rimanendo a bordo della propria sedia di deambulazione).

Il campo di impiego di entrambi è circoscritto alle abitazioni, ai dislivelli modesti ed a quegli ambienti angusti in cui è materialmente impossibile installare un ascensore (o una piattaforma) in vano proprio.

In conclusione a codesta disamina non sarebbe potuto mancare l’auspicio che, per gli impianti di Categoria D, il quadro regolamentare di riferimento per gli aspetti gestionali venisse sistematicamente coordinato ed omogeneizzato a quello delle altre tre categorie; in particolare per quanto attiene la gestione delle attività di revisione che sono ancora disciplinate dal DM 2.1.1985 n° 33 nonostante la cogenza del DM 1.12.2015 n° 203 nonché per le varie proroghe concesse agli impianti funiviari.