Professione Montagna

Osservatorio legale: La responsabilità del gestore nelle fasi di riscaldamento pre-gara

Il gravissimo infortunio subito da un giovane sciatore minorenne su una pista turistica che doveva portare alla partenza della competizione a cui era iscritto accende una causa civile con la quale i genitori citano in giudizio i gestori del comprensorio sciistico e chiedono un risarcimento di 10 milioni di Euro.

L’accusa è quella di negligenza  nell’approntamento di allestimenti di sicurezza a bordo pista e di assenza di sorveglianza. La difesa chiede il rigetto della domanda risarcitoria e il Tribunale.


Una recente sentenza del Tribunale di Belluno del febbraio 2020 affronta un tema di particolare interesse che sino ad ora non aveva avuto precedenti giurisprudenziali significativi.

La causa civile è stata introdotta nel 2016 dai genitori di un minorenne che aveva subito un gravissimo incidente sciistico.

L’infortunio è avvenuto di prima mattina durante una discesa di riscaldamento su una pista che doveva essere percorsa per poi giungere al punto di partenza di una gara di sci che si sarebbe dovuta svolgere quel giorno stesso.

Convenuta in giudizio è stata la società di gestione del comprensorio che, come di prassi, ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione.

Di seguito, senza entrare nel merito della drammaticità delle conseguenze subite dal povero sciatore, metteremo in evidenza i fatti salienti di causa e le motivazioni che hanno portato il Tribunale di Belluno a decidere per il rigetto della domanda risarcitoria.

Il fine è quello di contribuire a dare un compiuto aggiornamento dell’approccio della magistratura alla trattazione dell’infortunistica sciatoria.

La ricostruzione dell’incidente secondo i genitori del minore

Il minore, mentre stava effettuando un giro di riscaldamento era caduto e, dopo essere scivolato verso il margine della pista, ne era fuoriuscito.

Veniva precisato che sul bordo della pista era presente un rialzo di circa venti centimetri di neve che, fungendo da trampolino, aveva fatto «decollare» – così deducevano gli attori nell’atto di citazione – il minore fuori pista.

Nella ricostruzione della dinamica dell’incidente veniva evidenziato che il minore era poi ricaduto a terra da un’altezza di quattro metri circa ed era andato a collidere violentemente contro alcuni alberi ai margini del tracciato, riportando delle gravissime lesioni che lo avevano reso paraplegico.

A sostegno della domanda, veniva lamentato che al momento dell’incidente, a bordo pista, non vi erano «sorveglianti», nè personale medico ed infermieristico ed anche che, nonostante il ripido scoscendimento a margine della pista, la presenza di alberi e lo scarso innevamento, non era stata posizionata alcuna protezione o altra misura di sicurezza idonea ad evitare l’uscita dalla pista, nè erano stati collocati segnali di pericolo.

Veniva sostenuto che l’infortunio era stato causato dalla negligenza del gestore degli impianti.

Veniva documentato l’acquisto dello ski pass a fondamento della sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale ma anche di una responsabilità extracontrattuale (art.2043 del codice civile) e, comunque, per cose in custodia (art.2051 del codice civile). Venivano quantificati danni per oltre 10 Milioni di Euro.

Gli argomenti sostenuti dai difensori

La società di gestione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria evidenziando che la pista sulla quale si era verificato l’incidente era una pista da discesa di media difficoltà, non adibita a tracciato di gara nè di allenamento, fiancheggiata da un lieve avvallamento del terreno e costeggiata da alberi a debita distanza dal bordo.

Veniva sottolineato che la pista, il giorno del sinistro, era aperta al pubblico e non riservata alla gara e che non vi era alcun obbligo, in capo alla società di gestione, di delimitare i bordi della medesima per la presenza di alberi all’esterno della pista.

Veniva sostenuto che il minore aveva perso il controllo degli sci a causa dell’elevata velocità e della tipologia dell’attrezzatura utilizzata, avendo degli sci «da gara».

Veniva evidenziato che le lesioni riportate erano state particolarmente gravi, anche in ragione del mancato utilizzo del paraschiena.

Veniva fermamente contestato in ogni caso l’ammontare delle pretese risarcitorie in quanto eccessivo.

Lo sviluppo della causa e la decisione del Tribunale

Il Tribunale, al fine di poter decidere, dava ingresso alla prova testimoniale per ricostruire la dinamica dell’incidente e disponeva una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare lo stato dei luoghi e le caratteristiche della pista.

All’esito respingeva la domanda motivando la decisione richiamando alcuni principi di diritto che, applicati alla pratica dello sci, non consentivano di ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare fondata l’azione di responsabilità.

Nello specifico veniva richiamato un orientamento ormai costante della giurisprudenza in materia che ritiene configurabile in capo al gestore della pista da sci sia una responsabilità di natura contrattuale, derivante dalla conclusione di un contratto atipico di skipass con lo sciatore, sia di natura extracontrattuale e/o da cose in custodia, ai sensi degli art. 2051 c.c. o 2043 c.c. la cui corretta applicazione escludeva qualsiasi ipotesi di responsabilità.

Appare utile richiamare in dettaglio l’attenta ricostruzione dello stato dei luoghi  e della dinamica dell’incidente fatta dal Tribunale per avere piena contezza di come siano stati applicati al caso di specie i fondamenti dell’accertamento della responsabilità.

La pista è risultata essere una pista rossa, di media difficoltà, con una pendenza compresa tra il 25/30% ed il 40%, una larghezza media di 29 metri ed una larghezza minima di 11 metri.

Nel punto ove si è verificata la caduta dello sciatore, la pista aveva una pendenza approssimativa del 40% ed una larghezza di 19/20 metri e presentava sui bordi scoscesi pendii boschivi, prevalentemente composti da abeti che si collocavano a circa 3 – 4 metri dal margine della pista.

È stato dato atto della assenza di segnaletica di pericolo e di reti di protezione in prossimità del luogo del sinistro.

La pista ove si è verificato l’incidente non era omologata per competizioni sportive ed era aperta al pubblico al momento del sinistro.

Sulla base delle risultanze di quanto dichiarato dai testimoni era risultato che il minore stava facendo una curva verso destra quando aveva toccato con lo scarpone l’altro suo scarpone e, in conseguenza di ciò, aveva perso l’equilibrio ed era caduto.

Il contributo importante dei testimoni oculari

Uno dei testimoni ha precisato che il minore era poi scivolato verso il bordo della pista, le punte degli sci avevano impattato contro il bordo della medesima e, in conseguenza dell’urto, era stato sbalzato verso l’alto compiendo una rotazione di 180 gradi.

Nella ricaduta, era andato a collidere contro degli alberi distanti alcuni metri dal bordo.

Il teste ha riferito che l’impatto degli sci contro il bordo era stato molto forte, al punto che gli sci si sono sganciati ed uno di essi si è deformato.

Il testimone ha confermato che sul bordo c’era un rialzo di circa trenta centimetri di neve.

La pista era comunque in condizioni ottimali, era stata battuta e la visibilità era buona.

È stato confermato che il minore indossava abbigliamento e sci da gara, ma non indossava il paraschiena.

Le dichiarazioni da cui si è potuta ricostruire la dinamica dell’incidente sono state ritenute dal Tribunale particolarmente attendibili in quanto molto circostanziate, prive di elementi di contraddittorietà e frutto di una diretta percezione dei fatti.

È stato rilevato che il testimone aveva infatti potuto assistere personalmente al sinistro trovandosi in una posizione a monte di circa 50 metri.

Vi sono state altre conferme testimoniali che la pista fosse ben innevata e che la visibilità fosse buona così come l’altezza del muretto di neve presente sul bordo pista fosse di circa trenta centimetri.

È stato accertato che la velocità del minore fosse elevata, circa 60/70 km orari. La pista era aperta al pubblico e non era previsto il suo utilizzo per la gara.

Ha assunto rilevanza per il Tribunale la diretta percezione del teste che, operando un raffronto con la velocità tenuta mediamente dai turisti, aveva dichiarato di aver visto il minore passargli vicino ad una velocità elevata, molto maggiore rispetto a quella mediamente percepita in relazione ai primi.

Vi è stato pertanto indiretto riscontro della velocità elevata tenuta dal minore anche dalla stessa ricostruzione della dinamica dell’incidente operata dalla parte attrice, come più sopra visto.

Era infatti stato ricostruito che lo sfortunato sciatore aveva terminato la sua caduta andando a sbattere violentemente contro alcuni alberi ai margini del tracciato, per poi ricadere a terra da un’altezza di 4 metri circa.

La velocità eccessiva del minore causa della tremenda caduta

È ragionevole ritenere – conclude il Tribunale – che un volo di ben quattro metri, tale da determinare un violento impatto contro gli alberi in fase di ricaduta, non possa che esser stato determinato dalla elevata velocità tenuta dallo sciatore che, in caso di velocità moderata, non sarebbe stato verosimilmente protagonista di un volo di tale significativa entità e avrebbe anzi potuto arrestare la sua corsa nell’impatto con il cordolo di neve, anche in considerazione del fatto che lo stesso vi ha impattato dopo la caduta, allorquando si trovava già a terra e, scivolando, ha raggiunto il margine della pista.

In merito alle condizioni della pista al momento del sinistro, l’istruttoria non ha rilevato l’inosservanza di specifiche prescrizioni normative nè, più in generale, elementi di rischio non adeguatamente segnalati dal gestore.

Con riferimento al cordolo di neve sul margine della pista il Tribunale ha ritenuto che la presenza del medesimo fosse la normale ed inevitabile conseguenza della battitura della pista, per effetto della quale si provoca usualmente un leggero accumulo della neve sui bordi della medesima.

La sua presenza non poteva essere ricondotta ad incuria del gestore e non rappresentava, di per sè, elemento di pericolo per gli sciatori. Quanto alla mancanza di segnaletica di pericolo in prossimità del punto del sinistro, lamentata da parte attrice, il Tribunale ha rilevato che la pista, nel tratto in questione, presentava solo un lieve restringimento, risultando di larghezza pari a 19/20 metri a fronte di una larghezza media di 29 metri.

La presenza di una scarpata gradualmente discendente e degli alberi al di là dei margini della pista, visibili da quest’ultima, è stata ritenuta assolutamente normale in zona montana e non imponeva l’adozione di reti di protezione che, diversamente, dovrebbero essere collocate dal gestore delle piste pressochè lungo tutto il bordo.

Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che non era in particolare emersa la presenza di un ripido ed imprevedibile scoscendimento alberato ai margini della pista tale da rappresentare un pericolo per i fruitori della pista e da imporre, conseguentemente, l’adozione di idonee misure preventive quali reti o segnali.

Con riferimento alla lamentata assenza di personale medico e infermieristico a bordo pista il Tribunale ha osservato che la pista in oggetto non era stata adibita a tracciato per la gara e, pertanto, non era soggetta alle relative prescrizioni.

Quanto invece alla lamentata generica assenza di personale di sorveglianza é stato rilevato che detta assenza risulta smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice secondo cui, subito dopo l’incidente, era stato dato l’allarme ed erano giunti i primi soccorsi; secondo quanto dedotto in citazione in un primo momento era arrivato un addetto agli impianti e, immediatamente dopo, erano giunti altri soccorritori.

Il comportamento incauto e l’interruzione del nesso causale

All’esito dell’istruttoria è stata in conclusione esclusa una responsabilità contrattuale in capo alla società di gestione, non essendo emersi profili di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore della pista da sci tali da essere in rapporto causale con il danno lamentato.

Non sono emersi in relazione alla gestione della pista ed in particolare al punto in cui si è verificato il sinistro, violazioni degli obblighi derivanti in capo al gestore dalla conclusione del contratto di ski pass.

Non sono stati in particolare rilevati elementi di pericolosità della pista tali da imporre l’adozione di reti di contenimento o di segnaletica nei termini prospettati da parte attrice, dovendosi ritenere che la presenza di graduali scoscendimenti e di alberi ai margini della pista, visibili dalla stessa, rientri tra i cosiddetti rischi tipici che non impongono in via generalizzata al gestore della pista da sci la recinzione integrale della stessa.

L’eccessiva velocità tenuta nella discesa della pista che non era stata adibita a tracciato di gara ed era aperta al pubblico al momento del sinistro, ha indotto il Tribunale a ravvisare nella condotta della vittima un comportamento incauto che ha determinato l’interruzione del nesso causale.

Questa è una tipica situazione nella quale il cosiddetto «caso fortuito», cioè l’unica ipotesi che va ad escludere la responsabilità da cose in custodia, è stato accertato essere riconducibile alla condotta stessa della vittima.

Il percorso processuale attraverso il quale si è giunti a tali risultanze, come visto, è stato molto articolato e complesso ma costituisce l’unico strumento di difesa che la società può e deve, caso per caso, adottare per dimostrare di andare esente da responsabilità.

 


About the author

Marco Del Zotto

Maestro di Sci e Presidente Collegio Regionale Maestri Sci FVG
studiolegale@delzotto.it