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Accompagnamento minori, cosa dice la legge

Prendiamo spunto da un recente fatto di cronaca per fare luce sull’accompagnamento dei minori su impianti e piste e capire cosa dice la legge in proposito.

Il fatto di cronaca è questo: il 4 gennaio scorso un bambino di 6 anni stava per cadere dalla seggiovia a Polsa Brentonico. Fortunatamente è stato salvato da un adulto che era con lui in seggiovia.

È riuscito ad acciuffarlo per il bavero della giacca tenendolo sospeso a 10 metri d’altezza per 4/5 minuti.

Poi ha mollato la presa quando due maestri sono intervenuti per attutirne la caduta. Il bimbo si è fratturato tibia e perone, ma è vivo, grazie a quell’atto di eroismo.

Questa è la cronaca, ma non entreremo nel merito del perché e del per come sia accaduto, (accertamenti ancora in corso da parte delle forze dell’ordine). Prendiamo però spunto per capire cosa dice la legge in questi casi.

Ci riferiamo all’accompagnamento di minori, ancorché bambini, da parte di sciatori adulti sugli impianti.

Abbiamo già affrontato in alte occasione questo tema, ossia quello della responsabilità da affidamento o da affidamento «di fatto».

L’argomento è però talmente delicato e pressoché ignorato – se pur in buona fede – da molti, che dunque merita di essere ripercorso nei suoi elementi essenziali.

È decisamente rilevante l’aspetto della responsabilità che in effetti viene in esame laddove nel corso del trasporto accada un qualche incidente o infortunio al bambino.

Ebbene, nel caso il bambino si trovasse a seguire una lezione di sci  il primo responsabile sarà il maestro.

Nel suo ruolo di insegnante, precettore e affidatario, sia di fatto che ex contratto (quello stipulato dall’utente genitore con la scuola di sci), ha la piena responsabilità dei bambini – minorenni- a lui affidati.

Il maestro di sci ha un dovere di vigilanza e custodia degli allievi, specie se minorenni, che non consente la «delega» a terzi.

I maestri e la scuola sci dovrebbero avere una struttura organizzata tale da non dover ricorrere a terzi di fortuna- che astrattamente potrebbero anche non essere capaci di assumere la corretta condotta in termini di garanzia e custodia.

Una tale pratica, in presenza di accadimenti lesivi, potrebbe comportare la responsabilità del maestro di sci per omesso controllo e custodia, carente diligenza, inosservanza dei precetti di protezione.

Vale poi la pena ricordare che in seggiovia i bimbi di altezza inferiore a 125 cm. debbono essere accompagnati da un adulto.

Trattasi di una responsabilità non solo di natura civilistica – la cui fonte normativa sta proprio in alcune norme del Codice Civile- ma anche una responsabilità di natura penale, ove mai un accadimento o un incidente, arrechino una lesione fisica al minore.

Non c’è dubbio che la norma stringente della responsabilità del precettore – dunque del maestro cui sono affidati i bambini – lo esporrà in prima battuta ad un severo giudizio.

Poi, come detto, un’attenta disamina della condotta e degli elementi fattuali dell’evento determineranno l’effettiva valutazione circa la sussistenza o meno della responsabilità.

Ad esempio le specifiche circostanze, lo stato dei luoghi, le modalità dell’evento etc., Elementi che possono  così come della graduazione della colpa.

Non c’è dubbio che un affidamento a terzi soggetti, che siano nello specifico conosciuti dal maestro, che abbiano piena capacità di gestione per essere esperti sciatori, così come il consenso espresso degli stessi all’accompagnamento, potrà affievolire la responsabilità del maestro.

Viceversa un affidamento per così dire «alla cieca», frettolosamente, senza conoscere le persone a cui si delega l’accompagnamento per la risalita del piccolo, né le capacità di questi, implicherà un giudizio di severa responsabilità.

Alle censure in termini di responsabilità sono anche esposti gli operatori degli impianti che non si fossero uniformati alle disposizioni vigenti. Ci riferiamo a persone dei vari soggetti, caposervizio piuttosto che dell’operatore di pedana del singolo impianto)

Oppure che non abbiano correttamente vigilato. Ad esempio, omettendo di porre in essere quelle azioni di natura preventiva atte a impedire o ridurre il verificarsi di quelle condizioni che poi hanno determinato o contribuito a determinare l’evento.

Detto questo però occorre anche evidenziare che gli stessi soggetti terzi che acconsentiranno all’accompagnamento del minore assumeranno di fatto la responsabilità per eventuali accadimenti.

Anche costoro potranno essere esposti a un giudizio di responsabilità in ambito civile. Così come essere soggetti passivi di un accertamento di natura penale in caso di infortunio con lesioni, più o meno gravi.

La responsabilità che ricade sugli adulti che si trovino ad essere «di fatto» degli accompagnatori di minori, è quasi sempre ignorata dagli adulti stessi.  Questo anche per un tratto di pista, magari fino alla base di partenza di un impianto o in altro luogo,

Lo dico per diretta esperienza professionale e per averla constatata molte volte direttamente in pista. Le conseguenze possono essere molto pesanti.

Se un adulto si trova a sciare con un minore e accade un incidente, le conseguenze subite dal piccolo in prima battuta ricadranno sull’adulto. Anche se questo accade per un breve tratto o un limitato tempo.

Perché di fatto, l’adulto aveva un ruolo di affidatario, se pur di mero fatto.

Nei confronti di costui si rivolgeranno tutte le censure in punto di mancata o inefficiente sorveglianza. Addirittura fino al, in certi casi paradossale, capo d’accusa in sede penale quale responsabile o corresponsabile nella causazione delle lesioni subite.

Che spesso sono dipendenti dai  «rischi» del tutto connaturati con l’attività sciatoria propria. E anche per non aver impartito al minore vittima di infortunio le dovute, o doverose, indicazioni di prudenza o di descrizione dei pericoli ipotetici presenti.

In tali casi verranno poi esaminate anche le responsabilità del gestore della stazione, dei suoi dipendenti e responsabili della sicurezza delle piste. Ma voi capite quanto ciò possa essere grave e fonte di uno stravolgimento della vita di un adulto.

Che magari per fare una cortesia a un amico genitore, accompagna il/i minori a fondo pista.

Anche in questi casi poi il vaglio analitico di tutte le circostanze del caso, determinerà la sussistenza o meno di una responsabilità dell’adulto presente.

Si badi bene che quanto sopra rappresenta il dato formale della responsabilità nei termini in cui è concepita nel nostro ordinamento giuridico. Che è bene conoscere nel caso ci si trovasse in una simile situazione.

E guardate che capita molto spesso soprattutto  per chi frequenta abitualmente una o più stazioni e scia con ragazzi.

About the author

Giulio Pojaghi Bettoni

È nato a Roma il 20 maggio 1965. Laureato in Giurisprudenza nel 1992, esercita la professione di avvocato presso il foro di Roma dal 1994.